1. Costituisce molestia sessuale ogni atto o comportamento di inequivoca connotazione sessuale di datori di lavoro, superiori, colleghi e subordinati, che sia evidentemente indesiderato od offensivo della dignità della persona che lo subisce.
2. Costituisce molestia sessuale aggravata il comportamento di cui al comma 1 qualora il rifiuto o l'accettazione di tale comportamento sia motivo esplicito o implicito di discriminazione all'accesso al lavoro, alla formazione, al mantenimento del posto di lavoro, alla promozione, alla retribuzione o comunque di intimidazione nell'ambiente stesso di lavoro.
1. I datori di lavoro sono tenuti, ai sensi dell'articolo 2087 del codice civile, ad assicurare condizioni di lavoro tali da garantire l'integrità fisica e morale e la dignità dei lavoratori, anche concordando con le organizzazioni sindacali dei lavoratori le iniziative più opportune di natura informativa e formativa al fine di prevenire il fenomeno delle molestie sessuali nei luoghi di lavoro.
1. Le consigliere e i consiglieri di parità previsti dal capo IV del titolo II del libro I del codice delle pari opportunità tra uomo e donna, di cui al decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198, svolgono anche funzioni di assistenza e di consulenza a
1. I progetti di azioni positive che comprendono espressamente interventi di prevenzione, formazione e informazione sulle molestie sessuali nei luoghi di lavoro sono ammessi ai benefìci cui all'articolo 44 del codice delle pari opportunità tra uomo e donna, di cui al decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198.
1. La persona che ha subìto molestie o ricatti sessuali nel luogo di lavoro può ricorrere in giudizio per ottenere il risarcimento del danno che deve essere liquidato dal giudice in forma equitativa.
1. I lavoratori vittime di molestie o di ricatti sessuali da parte del datore di lavoro o dei superiori gerarchici hanno il diritto di recedere dal contratto di lavoro per giusta causa. In tale caso, il datore di lavoro è obbligato alla corresponsione di un indennizzo determinato dal giudice di importo variabile da sei a ventiquattro mensilità dell'ultima retribuzione complessiva, ferme restando le norme vigenti che disciplinano la risoluzione del rapporto di lavoro.
1. Qualora il lavoratore abbia ingiustamente e falsamente denunciato di avere subìto molestie sessuali sul luogo di lavoro è tenuto al risarcimento del danno nei confronti della persona accusata.
2. Il giudice adìto liquida il risarcimento del danno di cui al comma 1 secondo i princìpi e le norme vigenti in materia.